"Il padre Tizio verserà a titolo di mantenimento del figlio Caio la somma de €. xxx,xx rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Entrambe i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, che saranno previamente tra loro concordate".
Questa frase, che ritroviamo nella stragrande maggioranza delle sentenze di separazione e divorzio, risulta all'apparenza chiara e semplice, ma nella realtà non è affatto così! Ci si domanda, quindi, cosa sia ricompreso nell'assegno di mantenimento e cosa invece possa essere qualificato come spesa straordinaria. Procediamo con ordine. 1) Spese mediche: probabilmente le più enigmatiche; si premette che nemmeno i Tribunali hanno le idee chiare in materia. Le spese sanitarie ordinarie sono quelle relative alla cura "ordinaria" del figlio, cioè quella dei più comuni raffreddori, influenze e così via; i medicinali da banco fanno parte di questa categoria (es. tachipirina, oki, fluibron, mucolitici, fermenti lattici ecc.) e perciò saranno a carico del genitore collocatario che fruisce dell'assegno di mantenimento. Ma i problemi più grossi sorgono in merito alle spese mediche che devono essere preventivamente concordate fra i genitori in quanto in ambito medico, ancor più che negli altri ambiti, si dovranno distinguere le spese necessarie, cioè quelle che non abbisognano del preventivo assenso dell'altro genitore, da quelle non necessarie. Per queste ultime il mancato preventivo assenso di un genitore farà si che l'altro non possa pretendere alcunché di quanto pagato per la salute del figlio. La difficoltà più grande sarà quindi capire quali siano le spese mediche necessarie; per uno dei due genitori, ad esempio, potrà essere necessario l'apparecchio dentistico da 2.500,00 euro mentre l'altro rimarrà ammutolito all'idea di dover pagare 1.250,00 euro quando fatica a pagare l'affitto. Ebbene per risolvere questo dilemma ci danno una mano i protocolli di certi Tribunali redatti in collaborazione di associazioni di minori ed avvocati. Il più completo, a mio avviso, è quello del Tribunale di Bergamo il quale distingue le spese straordinarie necessarie da quelle non necessarie. Le spese che non necessitano il previo accordo tra i genitori sono:
2) Spese scolastiche: in tale materia è difficile poter dire cosa sia una spesa ordinaria, diciamo che il genitore collocatario potrà provvedere autonomamente all'acquisto di materiale di cancelleria durante l'anno (qualche penna o quaderno), ma per lo più le spese attinenti alla scuola dovranno essere equamente spartite fra i coniugi. Anche in tal caso bisogna però distinguere le spese necessarie da quelle non necessarie e ci serviremo anche in tal caso del Protocollo del Tribunale di Bergamo. Spese necessarie che non abbisognano dell'accordo fra i genitori:
3) Spese ricreative/ludiche/extrascolastiche: ebbene le spese ludiche non potranno definirsi ordinarie, mai comprese, quindi, nell'assegno di mantenimento, ma permane la differenza fra spese necessarie e non del Tribunale di Bergamo. Spese che non necessitano dell'accordo fra i genitori:
Fatte queste differenziazioni si rende necessaria un'ulteriore considerazione: vi sono casi in cui nelle sentenze (figlie di separazioni consensuali o meno) viene stabilito che i genitori dovranno contribuire al 50% delle spese mediche nonchè a quelle straordinarie ludiche e scolastiche. Ebbene, in taluni casi, i genitori neo-separati non baderanno al fatto che l'aggettivo "straordinarie" non si riferisca alle spese mediche, salvo poi rifiutarsi di versarle in quanto "l'amico/a separato/a non le paga". Attenzione quindi a ciò che si scrive e si concorda soprattutto in sede di separazione consensuale, perché le liti, spesso, costano più delle spese stesse. E si ripete, infine, che i figli certamente non si giovano di tali situazioni, quindi al più saggio dei genitori si consiglia di cedere un pochino qualora si tratti di somme irrisorie e ciò risulti possibile alla luce delle proprie disponibilità economiche. Il buon senso rimarrà sempre e comunque la più logica delle soluzioni. Dott. Riccardo Giroldini |